Assenze e validità anno scolastico 2023-2024 per la valutazione degli alunni della Scuola Secondaria di I grado
(limite massimo ore di assenza)
Roma 12.09.2023
Circ. N°8
A.P.
Ai Genitori degli A della Sc Sec di I° Grado Alunni
Al personale docente
Ai Docenti Coordinatori di classe
Oggetto: Assenze e validità anno scolastico 2023-2024 per la valutazione degli alunni della Scuola Secondaria di I grado (limite massimo ore di assenza)
VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita “[…] ai fini della validità dell’anno scolastico […] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”;
VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011 di pari oggetto;
VISTO il D. Lgs 62/2017;
VISTE le Linee Guida di cui al DM n. 89 del 7 agosto 2020;
VISTA la nota del M.I. n.1934 del 26 ottobre 2020;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 08/09/2023;
CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;
SI INFORMA
che il limite massimo di ore di assenze consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico 2023-2024, è fissato come da seguente tabella:
Scuola Secondaria | N. ore settimanali | Monte ore annuale | Numero ore minimo di presenze | Numero ore massimo di assenze |
SECONDARIA DI I° GRADO | 30 h | 990 h | 743 h | 247 h |
Il monte ore annuale per gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 743 ore. Al di sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva.
Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad ¼ del monte ore annuale, cioè 247 ore (pari a 41 giorni di lezione).
I Docenti Coordinatori sono invitati a monitorare l’andamento delle assenze già nel primo quadrimestre al fine di poter fornire un’informazione preventiva e tempestiva alle Famiglie qualora il computo delle assenze accumulate rappresenti un rischio per la validità dell’anno scolastico.
Si ricorda altresì alle Famiglie che autonomamente possono verificare l’andamento delle assenze consultando il Registro Elettronico e che tale controllo costituisce assolvimento dovuto da parte dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale dell’Alunno.
Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 12Settembre2023 (data di inizio delle lezioni dell’A.S. 2022-2023) al 07 Giugno 2024 (data di termine delle lezioni).
La mancata frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, comporta la non validità dell’anno scolastico, con la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.
Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino nelle deroghe succitate.
TIPOLOGIA DI ASSENZE DOCUMENTATE E CONTINUATIVE AMMESSE A DEROGA
Come deliberato in sede di Collegio dei Docenti del giorno 08.09.2023 con delibera n° 11 si indicano come deroga al limite massimo di assenze le seguenti tipologie:
- Assenze per ricovero ospedaliero con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
- Assenze continuative motivate da patologie o terapie che deprimono il sistema immunitario che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN;
- Visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno)
- Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica stabilito dal SSN
- Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate da Federazioni/enti riconosciuti dal CONI
Le deroghe sopra indicate sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva. Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Lia GENTILE