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Ultima modifica: 28 Febbraio 2018

Obbligo di partecipazione ai corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte dei lavoratori.

In merito all’argomento in oggetto, si rammenta che il D.Lgs. n. 81/2008 introduce una novità rispetto al D.Lgs. 626/94: la partecipazione obbligatoria da parte dei lavoratori alla formazione sulla “Sicurezza” organizzata dal datore di lavoro.

Circ.n.  139                                                                                              

Roma, 28.02.2018                                                                             

Al Personale Scolastico                                                                                              

SEDE

Oggetto: obbligo di partecipazione ai corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da  parte dei lavoratori.

 

In merito all’argomento in oggetto, si rammenta che il D.Lgs. n. 81/2008 introduce una novità rispetto al D.Lgs. 626/94: la partecipazione obbligatoria da parte dei lavoratori alla formazione sulla “Sicurezza” organizzata dal datore di lavoro.

Infatti, l’art. 20, comma 2, lettera h), dello stesso Decreto, afferma che il lavoratore ha l’obbligo di “h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”. 

Trattandosi di obbligo, è prevista anche la sanzione all’art. 59 c. 1 “lavoratori sono puniti:

  1. a)  con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i)…”.

Anche il Dirigente Scolastico ha obblighi precisi in merito alla organizzazione dei corsi di formazione per tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/2008.

Alla luce di quanto sopra, si evince che il personale della scuola non può rifiutarsi di partecipare ai Corsi di Formazione sulla Sicurezza organizzati dal Dirigente scolastico in orario di servizio, pena

l’applicazione delle sanzioni previste.

Nel caso in cui le suddette attività venissero, per esigenze organizzative, effettuate fuori dall’orario di servizio, è interpretazione ormai consolidata che il personale ATA avrebbe diritto al recupero e per il personale docente, per cui non è previsto il recupero, tali ore, rientrerebbero tra le attività funzionali all’insegnamento previste dall’art. 29 del CCNL 29.11.2007.”

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO

Dott.ssa Incoronata Sarni