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Ultima modifica: 6 Settembre 2017

Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap, funzioni e responsabilità dell’integrazione degli alunni diversamente abili

Quadro sintetico di normativa di base

Circ. n. 10

Roma, 05.09.2017

Al Personale docente
Al Personale ATA
Al sito web
SEDE

Oggetto: Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap, funzioni e  responsabilità dell’integrazione degli alunni diversamente abili

La presente nota, nell’obiettivo prioritario di assicurare il diritto allo studio dei soggetti diversamente abili, intende fornire un quadro sintetico di normativa di base e alcune indicazioni, al fine di dare garanzie agli alunni e alle loro famiglie e certezze al personale della scuola, in attesa del protocollo di accoglienza degli alunni/e diversamente abili in via di definizione.
L’alunno in situazione di handicap (legge 104/92 art.3) è una persona che messa nelle stesse condizioni e in situazioni di parità, si trova in svantaggio rispetto agli altri.
Definire il disabile come persona implica la sottolineatura di quegli aspetti di originalità e di creatività che caratterizzano ogni individuo: questo consente di rifiutare qualsiasi schematizzazione che, rigidamente, precluda all’essere umano ogni possibilità di cambiamento o di adattamento e, inoltre, riconosce l’esigenza di bisogni fondamentali, identici a quelli di ogni individuo: intimità, autonomia, relazione, realizzazione e proiezione nel futuro, condivisione e appartenenza.
L’alunno diversamente abile non è un soggetto aggiuntivo, deve essere incluso, integrato nella classe e nella comunità scolastica tutta.
La circolare ministeriale n. 153 del 15 giugno 1988, ribadisce che “è illegittimo istruire l’alunno disabile facendolo uscire dalla sua classe, salvo i casi in cui un periodo di attività individuato fuori dalla classe sia espressamente previsto dalla stesura del PEI e concordato tra docente specializzato e docenti curriculari…”.
La responsabilità del progetto educativo per l’alunno disabile “… non si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno…..poiché in tal modo l’alunno verrebbe isolato anziché integrato nel contesto della classe, ma tutti i docenti devono farsi carico della programmazione e della attuazione e verifica degli interventi didattico-educativi previsti dal PEI. Spetta agli insegnanti di classe, in accordo con l’insegnante di sostegno, realizzare tale progetto anche quando quest’ultimo insegnante non sia presente nell’aula….” Circolare ministeriale n. 250/85.
Una integrazione di qualità è quella che sa rispondere efficacemente alla complessità dei bisogni nei diversi campi di espressione della persona in difficoltà e che è sostenuta dalla corretta attribuzione di compiti e responsabilità delle funzioni specifiche di ogni operatore scolastico attribuite loro dalla seguente normativa in vigore:
– Legge 104 del 05.02.1992;
– Atto di indirizzo e coordinamento Decreto Presidenziale della Repubblica 24.02.1994;
– C.M. 364/1986;
– D.M. 331/98;
– DPR 616/77;
– D.M. 141/99;
– DPR 323/98;
– Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità (agosto 2009).
Assistenza di base
Comprende l’assistenza nell’accompagnare l’alunno in situazione di handicap dall’esterno all’interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali. Comprende anche l’accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell’igiene personale.
Responsabilità
E’ il dirigente scolastico che, “nell’ambito dei suoi poteri di direzione e coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all’assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro” (nota MIUR n. 3390 del 30/11/01).
Funzioni dei collaboratori scolastici
Tra le funzioni dei collaboratori rientrano l’accoglienza, la sorveglianza e la vigilanza di tutti gli alunni, compresi i disabili
Com’è noto, l’assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. L’assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art.13, comma 3, della legge 104/92. I collaboratori scolastici garantiscono l’assistenza di base agli alunni disabili, intesa come “primo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della legge 104/92 ” (Nota 3390/2001) di competenza della scuola.
L’art. 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto scuola comprende anche l’assistenza personale agli alunni disabili. Va aggiunto anche con il doveroso rispetto al genere degli alunni a salvaguardia del loro diritto alla riservatezza nell’assistenza igienica, diritto rientrante nell’art. 2 della Costituzione.
Insegnanti di sostegno
L’Art. 13 comma 6 L. 104/92, recita “… gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, di classe e dei collegi docenti”.
La circolare ministeriale n. 184 del 3/7/91 indica il carattere professionale dell’insegnante di sostegno sottolineando:
– L’impegno a collaborare con i colleghi del consiglio di classe e con il Gruppo di lavoro nella impostazione e nella realizzazione del progetto educativo – didattico riferito all’alunno handicappato.
– La competenza a predisporre i relativi percorsi e strumenti.
– La corresponsabilità dell’attività educativa e didattica complessiva della classe.
– I compiti di collaborazione con le famiglie e le strutture sanitarie del territorio.
Formulazione del PEI
La legge 104 indica le modalità e l’iter da seguire per la predisposizione del Piano Educativo e le professionalità che devono parteciparvi:
• La scuola e le sue diversi componenti, dirigente scolastico, docenti curriculari, docenti per il sostegno, insegnanti utilizzati con funzioni psicopedagogiche, collaboratori scolastici
• Gli operatori delle Aziende Sanitarie
• I genitori della persona disabile
• Gli operatori sociali e culturali del territorio
• I tecnici della riabilitazione
• Gli educatori presenti nella scuola e nell’extra-scuola
• Ogni altra eventuale figura professionale.
Certificazione
La circolare 363 del 22/12/94 chiarisce che la certificazione di handicap viene prodotta dai genitori all’atto dell’iscrizione, che il dirigente scolastico può, sentito il consiglio di classe, invitare la famiglia a produrre la documentazione e inviare la segnalazione ai Servizi Sanitari se non riceve risposta. Se la famiglia rifiuta espressamente di produrre la certificazione l’alunno non può, in alcun modo, considerarsi disabile. Nell’interesse del minore può intervenire il Tribunale.
I documenti dell’integrazione scolastica
Atto di indirizzo e coordinamento D.P.R del 24.02.1994
La Diagnosi Clinica è redatta dalla ASL o medico privato convenzionato e definisce la patologia specifica di cui il disabile è riconosciuto. E’ compito della scuola, all’inizio di ogni anno, accertarsi che non si siano verificati cambiamenti.
La Diagnosi Funzionale deve contenere:
1. dati anamnestici, clinico-medici (D.C) familiare e sociale;
2. il livello di funzionalità e di sviluppo dell’alunno in diverse aree di base;
3. livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe;
4. gli aspetti psicologici, affettivo-emotivo, comportamentali che devono determinare la qualità del rapporto educativo con l’alunno (rif. Art. 3 legge 24.02.1994).
Il Profilo dinamico funzionale (P.D.F.) è un documento conseguente alla diagnosi funzionale e preliminare alla formulazione del PEI. Con esso viene definita la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire. Mette in evidenza difficoltà e potenzialità dell’alunno/a E’ aggiornato, come disposto dal comma 8 dell’art. 12 della legge n. 104 del 1992, a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.” )
Il Piano educativo individualizzato (P.E.I.) è redatto all’inizio (entro fine ottobre) di ogni anno scolastico dal c.d. GLH operativo (consiglio di classe + ASL + genitori) ed è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici.
Il PEI non coincide con il solo progetto didattico, ma consiste in un vero e proprio progetto di vita in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’integrazione scolastica.
Valutazione
Le disposizioni su “scrutini ed esami “ fornite dall’ordinanza ministeriale n. 80 del 1995 e aggiornate con le Ordinanze 90/2001 e 56/2002 forniscono indicazioni per le valutazione finali, ma occorre ricordare che “….Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI… il consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia ammesso alla classe successiva al solo fine del riconoscimento dei crediti formativi… (solo attestato di frequenza) ” O.M. n. 90/01.
Svolgimento degli esami di Stato
Gli alunni valutati in modo differenziato partecipano agli esami con un programma differenziato coerente con il percorso svolto, viene rilasciato un attestato di credito formativo (il modello è nella C.M. n. 125 del 20/7/01).
Il ricorso a prove equipollenti, ad assistenti per l’autonomia e per la comunicazione, a tempi più lunghi per le prove scritte, grafiche e per il colloquio sono accorgimenti utilizzabili da tutti gli alunni che seguono il programma curriculare con il percorso semplificato o con il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti per la classe frequentata.
Il riferimento a percorsi differenziati non deve essere indicato nei tabelloni affissi all’albo dell’Istituto.
Disposizioni e direttive/ordini di servizio seguiranno la presente nota al fine di risolvere nel modo più corretto eventuali problematiche e/o disservizi che si dovessero riscontrare e garantire risposte certe ai bisogni di tutti e di ciascuno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
​​​​​​​ Dott.ssa Incoronata SARNI