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Ultima modifica: 13 Gennaio 2017

Disposizione applicativa del divieto di fumare

In applicazione del D.L. 104 del 12.09.2013 si dispone il divieto di fumare in tutti i locali dell’Istituto e nelle relative pertinenze esterne

Circ. n. 120                                                                                                                                         

Roma, 12.01.2017

A tutto il personale Scolastico e persone presenti all’interno dell’Istituto

 

OGGETTO: Disposizione applicativa del divieto di fumare.

Disposizione: In applicazione del D.L. 104 del 12.09.2013 si dispone il divieto di fumare in tutti i locali dell’Istituto e nelle relative pertinenze esterne. In ragione dell’’art. 3, lettera d), DPCM 14/12/1995, per ragioni educative, il divieto di fumare viene esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette elettroniche. Destinatari: La presente disposizione è diretta a tutto il personale dell’Istituto, agli allievi ed a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente all’interno dei locali e delle pertinenze esterne dell’Istituto. Deve essere altresì attuata dai concessionari di servizi a favore della scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di  proprietà della scuola.

Finalità: La presente disposizione, redatta in attuazione della vigente normativa, ha una finalità educativa e non repressiva, prefiggendosi di:

  • educare al rispetto delle norme;
  • prevenire l’abitudine al fumo;
  • incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
  • garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro;
  • proteggere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passivo;
  • educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria ed altrui.

Soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto: In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del DPCM 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-Regioni  del 16/12/04, ho provveduto ad individuare formalmente i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare nelle persone di:

sig. RASTELLI Anna Maria

sig. SCIANCA Cristina

Sarà compito dei predetti funzionari:

  • vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
  • vigilare sull’osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l’apposita modulistica;
  • notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

Modalità di contestazione della violazione

Accertata l’infrazione i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare:

  • Informano il trasgressore, che ha violato la normativa antifumo, di essere i Funzionari Incaricati a contestare la violazione e stilare il relativo verbale, mostrando al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.
  • Richiedono al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo, al fine di redigere il verbale di accertamento della violazione in triplice copia.

In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora si riesca a identificare, con le generalità complete, il contravventore allontanatosi, sul verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, andrà apposta la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”.

Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l’annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”.

  • Notificare il verbale al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.
  • In caso di mancata notifica, trasmettere agli uffici amministrativi il verbale in triplice copia, perché venga notificato ai sensi del’art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenne, tramite raccomandata RR, entro 90 giorni dall’accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
  • In caso di notifica eseguita regolarmente, trasmettere agli uffici amministrativi le altre due copie del verbale per il seguito di competenza.

Violazioni commesse da minorenni: Art. 2 della L. 689/81:

“Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

Nella scuola il minore è sottoposto alla vigilanza del Dirigente scolastico, dell’insegnante o di altro personale della scuola. La violazione al divieto di fumare va quindi contestata al personale che aveva in quel momento l’obbligo di sorveglianza.

La famiglia del minore non può considerarsi del tutto estranea al comportamento illecito dell’allievo e può essere chiamata a risponderne, se previsto dal regolamento scolastico.

Sanzioni

Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. L’importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a €  550,00).La normativa prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta: al fine di accedere a tale possibilità il contravventore, entro il 60° giorno dalla notifica, deve effettuare il pagamento di una somma pari al doppio della sanzione minima.

In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il 60° giorno dalla data dell’accertamento o della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell’applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2000.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Ricorsi

Il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/91, può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni  dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il Prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti:

  • se ritiene fondato l’accertamento, determina – con decisione motivata – la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento;
  • se ritiene non fondato l’accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nella presente Disposizione si rimanda alle vigenti norme di legge ed in particolare:

  • Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25
  • Legge 11/11/1975 n. 584
  • Circolare Ministero Sanità 5/10/1976 n. 69
  • DPCM 14/12/1995
  • Circolare Ministero Sanità 28/03/2001 n. 4
  • Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
  • Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318
  • Circolare 2/SAN/2005 14 gen. 2005
  • Circolare 3/SAN/2005 25 gen. 2005
  • Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20
  • Legge 16/01/2003 n.3
  • della L. 3 del 16/01/2003, art. 51
  • DPCM 23/12/2003
  • Legge finanziaria 2005
  • Decreto Legislativo n. 81 del 9-04-2008
  • L. 104 del 12.09.2013

 

 Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Incoronata SARNI

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D .lgs. 39/93)