Ultima modifica: 15 Novembre 2017

RETTIFICA

Direttiva relativa a responsabilità ed obblighi del personale docente

Circ. n. 68                                                                                     

Roma, 13.11.17

Ai Docenti

All’Albo on line

 e  p.c. Al Personale ATA                                                                                                                                                                                                         

SEDE

                                                                                                                

OGGETTO:RETTIFICA-Direttiva relativa a responsabilità ed obblighi del personale docente

Nell’augurare a tutto il personale della scuola un sereno svolgimento dell’anno scolastico, sottopongo alla cortese attenzione delle SS.LL. un riepilogo di alcuni elementi, sia di tipo organizzativo, sia di tipo normativo che, pur non risultando esaustivi delle problematiche scolastiche e dei risvolti riguardanti la professione docente, possono costituire un’utile base di informazione.

Obblighi di servizio

Ogni dipendente è tenuto a conoscere i documenti relativi alle norme sul comportamento del personale affissi all’Albo elencati di seguito:

  • Contratto integrativo di Istituto in vigore;
  • Lgs.297/94 (Testo Unico), artt. 492-493-495-496-497;
  • Circolare C.M. del 12 luglio 2001;
  • CCNL- Comparto Scuola del 29/11/2007, art. 91;
  • Direttiva n. 8 del 12/12/2007 del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione;
  • lgs. 150/2009, art. 69;
  • Legge 190/2012 (legge anticorruzione);
  • P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Vigilanza: vigilare sugli allievi; la vigilanza rientra, con l’attività didattica e valutativa, fra i compiti fondamentali del docente, ma è quella più delicata per gli aspetti di responsabilità civile e penale connessi.

L’obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte Conti, sez. I, 24-9-1984, n. 172).

L’art. 27, ultimo comma, CCNL – Comparto Scuola 24.11.2007 prevede che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.

La durata dell’obbligo di vigilanza sussiste per tutto il tempo in cui gli allievi vengono a trovarsi legittimamente all’interno della scuola fino al loro effettivo licenziamento. Il docente della scuola primaria è tenuto a consegnare l’alunno ai genitori o a persona delegata.

La vigilanza deve essere continua e comprende: il periodo effettivo di svolgimento delle lezioni, l’intervallo di riposo durante le lezioni che per garantire una certa sicurezza deve svolgersi nell’aula, lo spostamento nei locali scolastici, i trasferimenti interni o esterni.

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell’insegnante al quale spetta la piena responsabilità sull’incolumità fisica e morale degli alunni e sui danni da loro eventualmente arrecati a persone e cose durante l’intera giornata scolastica. La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice di procedura civile.

L’ art. 2048 del codice civile pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all’obbligo di vigilanza. La prova liberatoria non si esaurisce  nella dimostrazione di non aver potuto impedire  il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva , tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo.

Di conseguenza l’insegnante può liberarsi dalla responsabilità  soltanto se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l’evento, poiché lo stesso si sarebbe comunque verificato in modo fortuito, imprevedibile, repentino ed improvviso: deve essere circostanza inserita in un’attività ben organizzata, ben prevenuta ma, soprattutto, ben diretta.

L’art. 2047 c.c., disciplinando la responsabilità per i fatti commessi da minori, statuisce che: “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.”

Il docente può comprovare di non aver potuto impedire il fatto, soltanto se ha provveduto ad una corretta organizzazione dei tempi, dei luoghi e dei modi dello svolgimento delle attività didattiche, ma anche dell’accurata e completa ricostruzione di quanto avvenuto.

In caso di incidente di cui è vittima l’alunno, l’insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti,  frequenti e simili.

I docenti, quindi, sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.

Gli alunni non devono essere allontanati dalla classe per ragioni disciplinari in quanto ciò comporta l’impossibilità di vigilare sulla loro incolumità; di tale provvedimento è in ogni caso responsabile il singolo docente che lo adotta; eventuali problemi vanno segnalati al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori tramite il personale di sorveglianza ai piani.

Si invitano pertanto i docenti ad attuare strategie di intervento più mirate e comunque ad attenersi alla  presente comunicazione.

La vigilanza del docente deve essere più attenta nel caso in cui si esca dall’ambito della scuola per escursioni, visite guidate o viaggi d’istruzione, attuando ogni possibile strategia per eliminare, nei limiti del possibile, eventuali pericoli.

Infortuni: Utilizzare la modulistica predisposta ed inoltrare la relazione sull’infortunio per la registrazione al protocollo presso la segreteria didattica all’ass. amm.vo Sig.ra Anna Bracciani, entro lo stesso giorno dell’evento; indicare nella relazione la descrizione dettagliata ed oggettiva dei fatti che hanno provocato l’infortunio: giorno, mese, anno, ora, luogo, attività svolta, circostanze, causa, testimoni, esclusione di qualsiasi valutazione personale sulla gravità o sulle possibili conseguenze dell’incidente.

Il docente, oltre alla responsabilità didattica, ha le seguenti responsabilità: civile, contrattuale (art. 1218 c.c.),  extracontrattuale (artt. 2043-2059 c.c.), amministrativa.

Orario di servizio: rispettare con la massima scrupolosità il proprio orario di servizio in entrata, anche per ciò che concerne la presenza a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, durante lo svolgimento delle  lezioni per garantire il cambio di classe con la massima tempestività e, infine, al l’uscita al termine del servizio.

Si ribadisce che l’uso del cellulare non è consentito durante l’orario di lavoro e davanti ai minori ai quali si richiede di non usarlo.

Registri: gestire quotidianamente il registro di classe con tutti gli elementi richiesti all’inizio contemporaneamente in forma cartacea ed elettronica; solo elettronica quello personale

Per la Scuola Secondaria di I° grado, si raccomanda: la compilazione delle motivazioni insufficienti, contestuale al verbale delle valutazioni quadrimestrali e finali, nonché la motivazione completa ed esauriente in sede di verbalizzazione di eventuali non promozioni, la compilazione delle Relazioni iniziale e finale a cura di ciascun coordinatore, i pani di lavoro a cura di ciascun docente di disciplina entro il mese di ottobre, i programmi effettivamente svolti e le eventuali motivazioni delle variazioni rispetto alla programmazione iniziale da presentare allo scrutinio finale, tempestiva comunicazione alla famiglia, da parte del coordinatore di classe, di eventuali situazioni di profitto complessivamente negativo o di assenze sospette.

Circolari: Leggere in modo attento e puntuale tutte le circolari e le informative pubblicate sul sito istituzionale.

Le circolari vengono inserite nell’apposito registro e inviate via e-mail alle caselle di posta elettronica dei docenti; le più importanti vengono esposte all’albo e pubblicate sul sito web dell’istituto.

Assenze

In caso di assenze è richiesto di:

Malattia: avvisare per telefono entro e non oltre le ore 7,45 qualsiasi sia il turno di lavoro; far seguire la domanda scritta su apposito modulo scaricabile on-line o disponibile presso gli uffici di segreteria che dovrà riportare la data del giorno di inizio della malattia ed essere accompagnata da certificato medico con le modalità della normativa vigente coincidente con  il periodo richiesto.

Per i primi 10 giorni di assenza nell’anno solare è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni trattamento accessorio.

Non si effettua la suddetta riduzione per le assenze dovute a:

  • malattia per infortuni sul lavoro;
  • causa di servizio;
  • ricoveri ospedalieri;
  • day hospital;
  • gravi patologie che richiedono terapie salvavita.

Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza nell’ultimo triennio è il seguente:

  1. Intera retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi di assenza;
  2. 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza;
  3. 50% della retribuzione per ulteriori 6 mesi di assenza.

Il dipendente assente per malattia ha diritto al posto di lavoro per un periodo di 18 mesi superato il quale e soltanto dietro richiesta scritta, è concesso di assentarsi per un periodo di ulteriori 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. Prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza, l’amministrazione procede all’accertamento delle condizioni di salute del dipendente per il tramite del competente organo sanitario.

Sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia:

  • le gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti certificate e con indicazioni della durata degli effetti;
  • i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital;
  • i giorni dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.

Visite specialistiche ed accertamenti diagnostici: effettuarli possibilmente   

  • fuori dell’orario di lavoro;
  • facendo il cambio turno;
  • richiedendo un permesso breve;

Permessi per motivi personali o familiari: presentare la richiesta al Dirigente scolastico 4 giorni prima dell’assenza in occasione di eventi di natura personale o familiare, salvo casi eccezionali; i motivi possono essere giustificati producendo, ove possibile, la documentazione anche al rientro in servizio, o l’autocertificazione unitamente alla richiesta di permesso suffragata da motivi idonei a giustificare l’interruzione del servizio.

Permessi L.104: presentare la richiesta al Dirigente scolastico 3 giorni prima dell’assenza, se possibile, o avvisare per telefono entro e non oltre le ore 7,45 qualsiasi sia il turno di lavoro; far seguire la domanda scritta su apposito modulo scaricabile on-line o disponibile presso gli uffici di segreteria.

Permessi brevi: presentare la richiesta ai docenti collaboratori del dirigente scolastico, Prof.ssa Cardì, Ins. Rastelli e Ins. Panucci, ciascuno per il proprio ordine di scuola, per gli ATA al DSGA, 3 giorni prima del verificarsi dell’evento.

La concessione è subordinata alla possibilità di sostituzione con personale interno senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione.

Vanno recuperati entro i due mesi successivi in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio dando priorità alle supplenze o a interventi didattici integrativi, possibilmente nella classe nella quale si è verificata l’assenza.

Nel caso in cui non fosse possibile il recupero delle ore non prestate per cause imputabili al dipendente, l’Amministrazione deve provvedere a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

A tal riguardo i docenti collaboratori del Dirigente scolastico avranno cura di stilare una tabella di registrazione delle ore di permesso richieste al fine di predisporre la restituzione all’Amministrazione delle suddette ore fruite da parte dei docenti.

Assenze ad attività funzionali all’insegnamento: l’assenza relativa a prestazioni aggiuntive retribuite con il fondo d’istituto determina il rinvio delle attività ad altra data, se non è possibile, si sostituirà il docente assente che dovrà motivare la causa del disimpegno.

Se l’assenza concerne attività retribuite come prestazioni aggiuntive si perde il diritto al compenso.

Se si è assenti a riunioni relative al monte ore contrattuale, l’interessato deve documentare impedimenti oggettivi e inderogabili al dirigente scolastico.

Se l’assenza riguarda esami o scrutini intermedi e finali, si potrà fruire di uno dei permessi contemplati dal contratto e il docente assente sarà sostituito.

Assenze alla programmazione settimanale scuola primaria: questa attività è strutturalmente incardinata nell’orario di lavoro e costituisce prestazione dovuta da cui il docente non può essere in nessun caso esonerato; poiché la riunione coinvolge un numero ridotto di persone, può essere rinviata allorché un componente è impossibilitato a partecipare. Le assenze vanno richieste per iscritto al Dirigente scolastico debitamente motivate; le ore saranno recuperate entro la fine dell’anno scolastico corrente in un’unica giornata comune indicata dal Dirigente scolastico.

Assenze a corsi di aggiornamento: chi aderisce ad un corso di formazione è vincolato ad onorare l’impegno ed a garantire la frequenza assidua, le eventuali assenze dovranno giustificare un legittimo impedimento.

Sostituzioni colleghi assenti

Ai sensi della normativa vigente (Legge n.662/1992, C.M. n 38 del 2 aprile 2009, Regolamento di riforma del I° ciclo 2009) e degli artt. 2047-2048 del Codice di procedura civile, la sorveglianza, la sicurezza e l’incolumità dei minori hanno la priorità rispetto alla didattica per cui i docenti sono tenuti ad effettuare eventuali sostituzioni di colleghi assenti predisposte dai docenti collaboratori del Dirigente scolastico per supplenze brevi ed inoltre non si possono rifiutare di ospitare alunni di altre classi..

Nella scuola Primaria si utilizzeranno i docenti in contemporaneità con l’insegnante di religione cattolica (laddove non sia prevista l’attività alternativa), nonché i docenti  di sostegno non impegnati per assenza dell’alunno assegnato.

In ottemperanza della suddetta normativa, verranno utilizzati i docenti durante la contemporaneità, nei seguenti casi:

nell’attesa del supplente chiamato;

in caso di impossibilità di individuare il supplente in tempi congrui;

quando l’assenza viene comunicata in ritardo;

in casi di emergenza.

Nel caso si debba procedere alla suddivisione delle classi, il collaboratore scolastico incaricato procederà alla distribuzione degli alunni nelle classi disposta dal Dirigente scolastico o, in sua vece, dai docenti collaboratori, secondo un piano prestabilito.

Il docente accogliente firmerà la presa in carico degli alunni assegnati.

Sicurezza

Il personale ha il compito di:

  • conoscere la normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94, il Testo Unico D.Lgs.81 del 9/4/2008 in particolare e successive modifiche e integrazioni) relativa agli aspetti generali ed a quelli specifici della loro attività;
  • segnalare qualunque comportamento non conforme alla normativa e qualunque pericolo insito in qualsiasi locale dell’edificio;
  • in particolare i docenti dovranno istruire i giovani allievi in modo che anche da parte loro vi sia la massima attenzione a questi fondamentali aspetti culturali e normativi.

Divieto di fumo

Si ricorda che è vietato fumare in tutti i locali della scuola in base alla normativa vigente (Legge n.3 del 16.01.2003)

 L’eventuale mancato rispetto del divieto di fumo nei locali scolastici sarà contestato e sanzionato.

Trattamento dei dati personali (privacy)

Si raccomanda di tener presente quanto contemplato nel D.Lgs. n.196/2003 e nell’informativa predisposta dal Dirigente Scolastico ed acquisita dal personale della scuola all’atto dell’assunzione.

Si ricorda l’obbligo di richiedere agli alunni e alle loro famiglie dati personali esclusivamente se pertinenti e non eccedenti e, nel caso dei dati sensibili, solamente se indispensabili per la valutazione e l’orientamento dell’alunno.

                

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO

Dott.ssa Incoronata Sarni

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D .lgs. 39/93)