Articolo 19 – Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
Procedura selettiva riservata al personale impegnato per almeno dieci anni, anche non continuativi, purche’ includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualita’ di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi, in attuazione dell’art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come successivamente integrato dall’art. 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall’art. 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126.
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